Situazione Legislativa

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Le norme per la valutazione del rischio sono state recentemente (2013) emesse in seconda edizione e sono state pubblicate altre novità normative che possono avere un certo impatto sugli adempimenti per essere in regola (in particolare abrogazione della guida CEI 81-3 ed emissione delle guide CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305” e CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG di cui alla Norma CEI EN 62305-2” - quest’ultima guida nazionale sarà presto sostituita dalla norma armonizzata EN 62858:2015 “Lightning density based on lightning location systems - General principles”).

Il d.p.r. 462/01 per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Il d.p.r. 462/01 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

In particolare prevede l’invio all’Ispesl (oggi Inail), da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Con la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del d.l. 78/2010, è stato stabilito che la comunicazione sia indirizzata all’Inail cui sono state attribuite le funzioni in precedenza svolte dall’Ispesl.

Il successivo d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro, di seguito indicato come d.lgs. 81/08) ha lasciato ferme le disposizioni del d.p.r. 462/01 in materia di “verifiche periodiche”, e ha introdotto, con l’art. 86, un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.

Gli adempimenti previsti dal d.p.r. 462/01 risultano attribuiti in capo al datore di lavoro. Tenuto conto dell’art. 80 lettera e) e dell’ art. 84 del d.lgs. 81/08, sono soggetti all’obbligo di invio della dichiarazione di conformità, di cui all’art.2 del d.p.r. 462/01, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche relativi a luoghi di lavoro siti in strutture che, secondo la norma CEI 81-10/2 (EN 62305-2), non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta (in riferimento al rischio R1: perdita di vite umane).

La protezione dai fulmini

La protezione dai fulmini (LP - lightning protection) è realizzata attraverso:

  •  un sistema di protezione dai fulmini (LPS - lightning protection system) e/o
  • opportune misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM - surge protection measures).

Il sistema LPS è a sua volta articolato in:

  • un eventuale LPS esterno (di solito suddiviso in captatori, calate e dispersori),
  • un eventuale LPS interno.

La verifica deve tener conto di tutti gli elementi che compongono la protezione dai fulmini (LP).

Un progettista esperto può ottimizzare (ridurre) il costo della protezione massimizzandone l’efficacia (ad es. vi sono casi in cui l’LPS non è necessario e lo stesso livello di riduzione del rischio può essere ottenuto realizzando la protezione dai fulmini con altre misure).